Σentra in vigore il 1 gennaio 2019, la terza e ultima fase degli accordi previsti dall'art Regolamento delle Licenze Generali di EETT. Il Regolamento definisce gli obblighi dei fornitori di comunicazioni elettroniche, con l'obiettivo di tutelare i diritti degli abbonati alla telefonia ea Internet.
Nello specifico, con la terza fase, vengono imposte le seguenti norme.
Cessazione automatica dei servizi per evitare il sovraindebitamento
Alla conclusione del contratto e per evitare sovraindebitamenti, gli abbonati potranno scegliere la possibilità di cessazione automatica del servizio, qualora l'account superi un certo limite massimo, sulla base di almeno tre opzioni.
Importo massimo del compenso per la risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato
Viene precisata con precisione la modalità con cui verrà calcolato il corrispettivo massimo per la risoluzione del contratto a tempo determinato prima della sua scadenza.
Accesso diretto alle condizioni contrattuali e ai listini prezzi
I fornitori dovrebbero garantire che gli abbonati abbiano un facile accesso alle informazioni sugli attuali termini del contratto e sul listino prezzi dei servizi, nonché su eventuali modifiche.
Maggiori informazioni sulle impostazioni sono disponibili su www.eett.gr, Sezione Consumatori / Informazioni sulle comunicazioni elettroniche / Istruzioni-Raccomandazioni.